Giornata della Trasparenza, una legge sulla prevenzione della corruzione per dar fiducia all'Italia

L'obbligo normativo, introdotto dal decretolegislativo 33 del 2013, era già stato previsto dalla Legge 190 del 2012, meglio nota come Legge Severino

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La Giornata sulla Trasparenza rappresenta un obbligo normativo, introdotto dal decretolegislativo 33 del 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal D. Lgs 97 del 2016.  L’iniziativa però era già stata prevista dalla Legge 190 del 2012, meglio nota come Legge Severino, dal nome del Ministro della Giustizia dell’ex Governo Monti.  Tale legge si inserisce nel solco normativo italiano, in un periodo di gravissima crisi economica per il nostro Paese, nella speranza che adottare una legge sulla prevenzione della corruzione avesse potuto contribuire ad infondere a livello mondiale una maggiore fiducia nei confronti dell’Italia. Nonostante sia la settima potenza mondiale, l’Italia risultava, ed è un dato ancora oggi confermato, agli ultimi posti della classifica mondiale, stilata rispetto all’indice della percezione della corruzione (https://www.transparency.it/cpi-2015/). Immagine n. 1: Indice di percezione della corruzione a livello mondiale (Fonte: https://www.transparency.it/wp- content/uploads/2016/01/CPI2015_map_web.jpg).  Si tratta di una contraddizione in termini, che si spiega con l’evidenza che il nostro Paese sia sempre stato caratterizzato da zone storicamente di buon governo e da altre di cattivo governo della “cosa pubblica”.  Merita una disamina la posizione ricoperta dai Paesi dell’Area Scandinava, ovvero Danimarca, Finlandia e Norvegia che si stagliano ai primi posti della classifica, perché sono paesi di consolidata tradizione democratica che hanno sempre favorito la condivisione dell’esercizio della funzione pubblica tra gli stessi cittadini e questo ha portato all’esistenza di una scarsissima percentuale di casi corruttivi nell’ambito pubblico e all’innalzamento dei livelli di benessere socio economico nella popolazione.  Ragion per cui la percezione della corruzione in questi paesi è bassa. Per colmare il gap e per migliorare la posizione nella classifica mondiale dell’Italia, in riferimento all’indice di percezione della corruzione, accanto alla Legge 190 del 2012, sono nati due decreti legislativi, il n. 33 del 2013 e il n. 39 del 2013, che contribuiscono a dare attuazione a due misure chiave della lotta alla corruzione, ovvero rispettivamente la trasparenza (ai sensi del D. Lgs. 33/2013) e la disciplina degli incarichi (ai sensi del D. Lgs. 39/2013).  Quindi la trasparenza è riguardata come strumento di lotta alla corruzione, cioè allo sperpero di denaro pubblico. Definita all’articolo 1 del D. Lgs. 33/2013 come “accessibilità totale di dati e documenti tenuti dalle pubbliche amministrazioni”, la trasparenza tutela i diritti dei cittadini a partecipare alla vita amministrativa, consentendo forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Ed inoltre, il comma 2 dettaglia che la trasparenza “concorre ad attuare il principio democratico di uguaglianza, imparzialità, di buon andamento, di responsabilità ed efficacia”.  Notevole è il peso normativo e la ricaduta epistemologica che è racchiusa nel termine trasparenza. E uno è lo strumento con cui è declinata dalla cittadinanza, ovvero l’accesso, che può essere di tre forme, accesso documentale, accesso civico ed accesso civico generalizzato.  L’accesso documentale è stato introdotto dal D. Lgs 241 del 1990, ma non può essere esercitato da tutti, ma solo da quei soggetti titolari di interessi diretti, concreti ed attuali, corrispondenti alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante, connesso al contenuto dell’atto di cui si chiede l’accesso.  L’accesso è negato nei seguenti casi: segreto di Stato, sicurezza e difesa nazionale, ordine pubblico, procedimenti tributari ed atti che riguardano anche il Comune, nella fase di preparazione di regolamenti e di atti di tipo programmatorio. L’accesso civico invece, ai sensi del D. Lgs 33 del 2013, riguarda gli atti, i documenti e le informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria, secondo quanto stabiliscono le linee guida dello stesso decreto.  L’esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’accesso civico generalizzato non riguarda gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria.  I casi di esclusione, elencati nelle linee guida dell’ANAC, sono: il segreto di Stato, il segreto statistico, il segreto delle istruttorie procedimentali, il segreto industriale, il segreto sul contenuto della corrispondenza, il segreto professionale, i pareri legali e il divieto di divulgazione dei dati sensibili. Inoltre non sono accessibili anche gli atti di alta amministrazione, come le relazioni istruttorie tra gli uffici, la corrispondenza tra gli uffici e i verbali di riunione.  In generale i riferimenti normativi per le limitazioni di accesso sono: le linee guida dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), il D. Lgs. 33/2013, art.5, comma 2; il D. Lgs 241/1990, art.24, comma 1, comma 3 e comma 5; e, qualora presente, il regolamento comunale ai sensi del DPR 352/1992 “Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi “.  E’ doveroso specificare che tutte le amministrazioni pubbliche (art. 2, comma 1, D. Lsg. 33/2013) sono tenute a prevedere la sezione “Amministrazione Trasparente” nel loro sito istituzionale e ha pubblicare i dati, di cui all’elenco e alla struttura, normate dall’ANAC.  Sono inoltre assoggettati alla stessa disciplina e agli stessi obblighi delle amministrazioni pubbliche (art. 2, comma 2, D. Lgs 33/2013): gli enti pubblici economici; le società di controllo pubblico; le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilanci superiori a 500 mila Euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi, e nell’ultimo triennio, da pubbliche amministrazioni.  Enucleata le norme e le novità che disciplinano la tematica trasparenza e gli strumenti per darne concretezza, non resta che consultare il sito internet dell’ANAC, che ha approvato lo scorso 29 dicembre 2016 le linee guida che regolano l’accesso civico generalizzato (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news? id=4a54031c0a778042569a4de35fcf8a89), documento che sarà revisionato tra un anno, secondo quanto dichiarato dall'Anac.