ll coordinatore è garante per la sicurezza dei lavoratori

Continuiamo il nostro viaggio all’interno del cantiere edile.

La volta scorsa, abbiamo detto che il Committente deve nominare in fase di progettazione il Coordinatore per la Sicurezza (CSP) e lo stesso anche in fase di esecuzione (CSE), salvo che, possedendo i requisiti professionali e formativi necessari, decida di ricoprirli personalmente.

Tale nomina è subordinata alla presenza in cantiere, di più imprese, al fine di garantire l’attuazione e di il rispetto dei principi generali di prevenzione e di sicurezza per la tutela dei lavoratori.

Chi è il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione?

È un professionista (architetto, ingegnere, geologo, geometra, perito industriale), al quale viene dato l’incarico di valutare, già in fase di progetto, se l’opera possa essere realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza.

Nello specifico, deve:

1.  verificare e pianificare le fasi di lavoro con il progettista, individuando le fasi di lavoro e la loro durata, valutandone gli aspetti critici e richiedendo modifiche al progetto se, valuta che questo, per eventuali difficoltà esecutive, possa determinare una scarsa efficacia delle misure di sicurezza;

2.  redigere, prima che vengano iniziate le attività lavorative, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);

3.  predisporre il fascicolo tecnico che, contiene informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi, da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

SANZIONI:

Il Coordinatore per la Progettazione che viola quanto sopra, è punito con l’arresto da TRE a SEI mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Chi è il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione? È sempre un professionista che viene designato dal committente, prima dell’affidamento dei lavori, con specifiche competenze in materia di sicurezza nei cantieri al quale spetta il fondamentale compito di coordinare le fasi di realizzazione dell’opera.

NON può rivestire tale ruolo il datore di lavoro dell’impresa esecutrice o un dipendente della stessa

Il C.S.E. deve:

1.  organizzare il coordinamento tra imprese e lavoratori autonomi che operano in cantiere, individuando gerarchie e responsabilità, compiti e competenze di ciascuno e promuovere incontri periodici direttamente con i tecnici ed i lavoratori, per informarli sui contenuti del PSC e degli eventuali aggiornamenti delle procedure;

2.  verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato a rendere sicuro il lavoro in cantiere;

3.  valutare la compatibilità tra quanto previsto dal PSC e dai POS delle imprese esecutrici e promuovere eventuali miglioramenti;

4.  verificare in cantiere, con azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni del PSC;

5.  aggiornare il fascicolo tecnico dell’opera;

6.  adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, al fine di migliorare la sicurezza in cantiere;

7.  verbalizzare quanto rilevato durante i controlli periodici, segnalando al committente le inadempienze delle imprese e proponendone l’allontanamento dal cantiere con contestuale risoluzione del contratto;

8.  ordinare la sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente, prescrivendo gli adeguamenti da porre in opera.

SANZIONI:

Il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori è punito:

·        con l’arresto da TRE A SEI MESI o con l’ammendada 2.500 a 6.400 euro per la violazione dei punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

·        con l’arresto da DUE A QUATTRO MESI o con l’ammendada 1.000 a 4.800 euro per la violazione del punto 2.

Per informazioni e chiarimenti scrivete a: forum©consulenzaeimpresa.com

 

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