Diritto di famiglia e delle persone

L'Istituto dell'Amministrazione di sostegno

Tema di attualità è quello posto dal SIG. G.N, il quale chiede chiarimenti in materia diamministrazione di sostegno.

L'iter parlamentare in questa materia è stato davvero lungo e si è protratto per più legislature, ma si è giunti all'approvazione della legge del 9 gennaio 2004 n° 6 (G.U. 19.01.04), con la quale è stato ridisegnato l'intero titolo XII del libro I del codice civile, oggi denominato “delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”. Esso si articola in due capi: il primo con gli artt. 404-413 c.c. destinato a disciplinare la nuova figura dell'amministrazione di sostegno ed il secondo contenente gli artt. 414-432 c.c. volto a regolamentare gli istituti tradizionali come l'interdizione, l'inabilitazione e l'incapacità naturale. Va aggiunto, sia pure rinviandone ad una più completa disamina nella trattazione delle tematiche di volta in volta presentate, come anche nel 2013 la Cassazione abbia avuto modo in più occasioni di affrontare problematiche connesse all'istituto in esame, come ad esempio CASS. 5.06.2013 N° 14190, CASS. 17.04.13 N° 9389, CASS. 20.03.2013 N. 6861.

L'istituto dell'A.D.S. (Amministratore Di Sostegno) ha illuminato quelle zone d'ombra in cui versavano tutte quelle situazioni di patologie non gravi a tal punto da giustificare una declaratoria di interdizione o inabilitazione, ma che richiedevano un intervento di protezione; basti pensare all'alcoolismo, alla tossicodipendenza, o alle situazioni di lungodegenza e di soggetti anziani con patologie degenerative, di soggetti con problematiche psichiatriche, ecc.

Legittimati alla proposizione del ricorso sono, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 406 c.c., il coniuge del soggetto interessato, ovvero la persona che stabilmente conviva con lo stesso, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il tutore, il curatore e il pubblico ministero e, pone un vero e proprio obbligo di attivazione in capo ai responsabili dei servizi sanitari e sociali, i quali ove a conoscenza di fatti o situazioni che rendano opportuna l'apertura del procedimento di nomina dell'ADS, sono tenuti a proporre al Giudice tutelare il relativo ricorso o ad informare il pubblico ministero.

Per gli aspetti procedimentali connessi alla nomina dell'A.D.S  merita di essere ricordato l'art. 720 bis c.p.c. introdotto dall'art. 17 comma 2 L.9.01.2004 N.6 il quale rimanda per compatibilità alle disposizioni di cui agli artt. 712, 713, 716, 719 e 720,  tratteggiando un procedimento camerale, ispirato alle forme della volontaria giurisdizione tipizzato dalle seguenti fasi:

1) presentazione del ricorso dalle persone legittimate al Giudice Tutelare del luogo ove il beneficiario ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c. e successivi);

2) il ricorso deve essere comunicato al Pubblico Ministero onde consentirne l'intervento (art. 407 ult. co. c.c. e rinvio all'art. 713 c.p.c. contenuto nell'art. 720 bis c.p.c.);

3) il G.T. fissa l'udienza per l'audizione del beneficiario e dei soggetti di cui all'art. 406 c.c., dandone comunicazione al P.M. ed eventualmente, ove le condizioni di salute dell'interessato lo richiedono, recandosi nel luogo ove questo si trova. L'audizione è  l'incombente processuale più rilevante ed espressamente tipizzato dal Legislatore, nell'idea che soltanto il contatto diretto tra magistrato ed inabile possa consentire al primo di formarsi un quadro diretto e concreto delle esigenze di quest'ultimo;

4) il ricorso viene notificato a cura del ricorrente, unitamente al decreto di fissazione udienza, al beneficiario ed ai soggetti che devono essere sentiti;

5) il G.T. è chiamato a provvedere entro 60 gg. dal deposito del ricorso (art. 405 c.c.) assunte sommarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'art. 406, e, d'ufficio il Giudice può anche disporre accertamenti medici e gli altri mezzi istruttori “utili” alla decisione;

6) infine la decisione è resa con decreto motivato immediatamente esecutivo che, in deroga a quanto previsto per i provvedimenti del G.T. dell'art. 45 disp.att.c.c, è reclamabile avanti alla Corte d'Appello a norma dell'art. 739 c.p.c., la quale emette una decisione che è a sua volta ricorribile in Cassazione.

7) Il provvedimento disciplinato dall'art. 405 c.c. e, modellato a seconda delle esigenze e delle aspirazioni del beneficiario a sua volta deve contenere ai sensi dell'art. 405 c.c., le generalità del beneficiario e della persona designata quale suo A.D.S, deve stabilire la durata dell'incarico, deve individuare l'oggetto dell'incarico e stabilire quali atti l'ADS può compiere in nome e per conto del beneficiario, deve indicare espressamente gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'A.D.S, eventuali limiti di spesa, anche con forme di periodica determinazione, deve stabilire modalità e frequenza con cui l'A.D.S. Nominato deve riferire al G.T. (eventualmente stabilendo obblighi di rendicontazione periodica, generalmente annuale).

Sta di fatto che questo istituto, per certi aspetti ancora lacunoso ha ampliato notevolmente la tutela offerta dall'ordinamento a tutta quella varietà di soggetti incapaci di provvedere ai propri interessi e sostenendo la persona debole con l'affiancamento di un soggetto che valorizzi i Suoi residui spazi di autonomia.