Il diritto al distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato

Un caso di natura condominiale

A scriverci all’indirizzo rubriche@dabitonto.it, questa settimana, è il sig. Giuseppe R., proprietario di un appartamento facente parte di una palazzina composta da dieci immobili. Mi chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento atteso che utilizza l’immobile solo un mese all’anno.

Su tale fattispecie si sono pronunciati prima i giudici di legittimità con sentenza della Cassazione Civile n. 5331 depositata in data 03.04.2012 e successivamente è intervenuto il legislatore con la Legge n. 220 dell’11.12.2012.

Tale legge ha modificato l’art. 1118 c.c. aggiungendo il seguente comma finale “il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.

In questo modo, si è voluta tutelare l’esigenza del singolo condomino, dandogli la possibilità di rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, seppur resta a carico di ciascun condomino l’obbligo di partecipare alle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

È necessario specificare che dal distacco non debbano derivare notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.  

Il signor Giuseppe R., pertanto, qualora interessato a voler usufruire della facoltà di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato può far valere tale diritto senza attendere il benestare dell’assemblea come previsto dalla legge di riforma del condominio.