Il Committente nei cantieri privati: quali obblighi?

Il Committente è il “perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri, poiché spetta a lui il compito di valutare il soggetto al quale affidare le chiavi di casa”

Immaginiamo di iniziare il nostro viaggio nel mondo della sicurezza sui luoghi di lavoro, indossando un bel caschetto giallo ed entrando in un cantiere edile.

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., all’art.89 co.1 lett. a) definisce i cantieri temporanei o mobili come “… omissistutti quei luoghi in cui vengono svolti lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche”.

Entrando in cantiere incontriamo il Responsabile dei lavori (che può essere lo stesso progettista o il direttore dei lavori) e il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

E’ assai probabile imbattersi anche nell’Impresa Affidataria(è l’impresatitolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi), e nella figura del Committente.

Ma chi è il Committente? È il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera (es. il proprietario dell’immobile, l’amministratore di condominio, il presidente di un consorzio obbligatorio) che, al fine di realizzare o ripristinare un’opera edile, decide di affidare i lavori ad un’impresa o ad uno o più lavoratori autonomi.

È il primo responsabile dei lavori in cantiere e della loro regolarità, salvo che non nomini un Responsabile dei Lavori, ossia, un uomo o una donna che svolga i suoi compiti e che si assuma le connesse responsabilità.

In mancanza di nomina, i due ruoli sono sovrapposti equivalenti e coincidenti.

In capo al committente gravano precise responsabilità di natura penale ed amministrativa, quale naturale conseguenza della violazione degli obblighi a cui sono sottoposti.

Il Committente è il “perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri, poiché spetta a lui il compito di valutare il soggetto al quale affidare le chiavi di casa”, sulla base della adeguatezza dei requisiti tecnico – professionali, dettati dalla normativa vigente.

 Vediamo nello specifico quali sono questi obblighi.

1.  Deve GARANTIRE il rispetto dei principi e delle misure generali di tutela nelle fasi di progettazione dell’opera, per consentire di pianificare i lavori, tenendo conto degli spazi e delle tecniche necessarie alla salvaguardia dei lavoratori che svolgeranno, successivamente, le attività all’interno del cantiere;

2.  deveNOMINARE sia in fase di progettazione che di esecuzione il Coordinatore per la Sicurezza (CSP E CSE), salvo che, possedendo i requisiti professionali e formativi necessari, decida di ricoprirli personalmente.

Le sanzioni previste a carico del Committente, in caso di violazione di quanto sopra sono: l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da Euro2.500 a Euro 6.400.

La nomina del CSP e CSE deve essere comunicata alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi ed inserita nella cartellonistica che illustra e introduce fisicamente al cantiere.

La mancanza di tale comunicazione è soggetta all’ammenda da Euro500 a 1.800;

3.  deve VERIFICARE l’idoneità tecnico-professionale (Allegato XVII del D.lgs.81/2008 e s.m.i.), delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare;

4.  deve TRASMETTERE, prima dell’inizio dei lavori,all’ASL di competenza ed alla Direzione Provinciale del Lavoro, la notifica preliminare di cui all’articolo 99 D.lgs.81/2008 e s.m.i.; copia della stessa deve essere trasmessa all’Amministrazione comunale, o ad altra Amministrazione concedente il titolo abilitativo (nello specifico all’Ufficio Tecnico).

La mancanza di tale comunicazione è soggetta all’ammenda da Euro500 a 1.800.

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