Travolgente passione e cessazione degli effetti civili del matrimonio

Il termine per ottenere il divorzio scende così a 12 mesi per la separazione giudiziale e a 6 mesi per quella consensuale

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A scriverci questa settimana, all’indirizzo rubriche@dabitonto.it è la sig.ra       Antonella S., di 45 anni madre di tre figli, legalmente separata dal marito sig. Nicola N. in forza di decreto di omologa di separazione personale consensuale emesso  dal Presidente del Tribunale di Bari in data 05.12.2011.

Nella lunga ed intensa mail, la sig.ra Antonella precisa che nell’ appena passata estate, approfittando dell’assenza dei figli, tutti fuori casa per campi-scuola e vacanze, ha avuto modo di rivedere il coniuge separato sig. Nicola N. e che tale frequentazione unitamente alle frizzanti serate in compagnia di nuovi comuni amici, avevano inevitabilmente riacceso vecchie fiamme, tanto che i due, per più di una settimana avevano rivissuto la “travolgente passione di un tempo”, la stessa che nel lontano 2000 li aveva portati a coronare, in chiesa, il loro sogno d’amore.

Grande la disillusione della nostra lettrice, una donna intimamente ferita, nel momento in cui, ritornati i figli a casa, scopre che il sig. Nicola N. non ha alcuna seria intenzione di tornare da lei.

Il sig. Nicola N. infatti le comunica che a breve, procederà a mezzo del proprio difensore di fiducia, a richiedere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La domanda che vien posta è la seguente: “posso oppormi a tale sua determinazione, considerando che probabilmente il mio ex marito, necessita solo di tempo per maturare la decisione di ritornare con me?”.

Lungi dall’esprimere una valutazione in ordine ai fatti ed alla richiesta formulata, cerchiamo di rispondere alla lettrice sig.ra Antonella S. premettendo quanto segue.

La procedura per la separazione consensuale è decisamente semplice: è sufficiente accordarsi con il coniuge su tutti i punti principali, quali, il mantenimento, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare. E’ persino possibile che i due futuri “ex coniugi”  possano rivolgersi ad un solo avvocato. Presupposto è ovviamente il comune accordo sul volersi separare e sul come dividere i beni e decidere su come provvedere al benessere ed alla crescita di eventuali figli. In questo caso si deposita il fascicolo presso la cancelleria del Tribunale e si viene convocati per una udienza durante la quale, tentata la conciliazione fra i coniugi, se questa fallisce, si procede con la visione delle condizioni contenute in atti. Queste ultime, se rispettose dei dettami di legge, vengono tendenzialmente approvate e omologate.

Ma ritorniamo alla domanda posta dalla lettrice!

Decorso il termine di tre anni dalla separazione, il procedimento per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, c.d. divorzio, viene introdotto dal deposito in cancelleria di un ricorso e si articola in due fasi distinte di cui la prima si svolge dinanzi al Presidente del Tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniugi o del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto, mentre l’altra fase segue le forme dell’ordinario giudizio di cognizione. Nella prima fase, il Presidente dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione previsto per legge, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, conseguenti alla trascizione del matrimonio concordatario. Tale pronuncia esige l’accertamento da parte del Giudice di due presupposti: innanzitutto la cessazione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi, DA INTENDERSI COME INEQUIVOCABILE VOLONTA’ degli stessi di pervenire alla cessazione del vincolo coniugale per essere venuta meno la c.d. affectio coniugalis e successivamente, tra le cause tassativamente indicate nell’art. 3 L. N. 898/1970, se la separazione si è protratta ininterrottamente e senza riconciliazione per almeno tre anni a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per l’omologa della separazione consensuale.

La sig.ra Antonella S., però, non potrà far rilevare, nella sede opportuna, la presunta intervenuta interruzione del periodo di tre anni previsto per legge.

Secondo consolidata giurisprudenza, infatti la riconciliazione è un effettivo ripristino della vita coniugale, che si determina mediante la ripresa dell’ universalità del complesso di rapporti che caratterizzano il consorzio familiare, (non solo quelli  relativi all’aspetto materiale, ma anche quelli che costituiscono la base della comunione spirituale)  tali da riservare al coniuge la posizione di “esclusivo” compagno di vita, adempiendo a tutti i doveri coniugali.

Pertanto, i Giudici della Suprema Corte, hanno ritenuto che perchè ricorra un’ipotesi di riconciliazione è indispensabile una chiara ed effettiva volontà di restaurare una vita insieme, che si manifesta con elementi oggettivi e accertabili che prevalgono sulla sfera dei sentimenti.

Acclarato questo principio di carattere generale, la ripresa della convivenza, anche in via sperimentale e per un breve periodo, pur possedendo un innegabile valore presuntivo, non è stata ritenuta sufficente a concretare un’ipotesi di riconciliazione.

E’ agevole infine ricordare, in relazione al divorzio, che la legge italiana attuale è molto distante da quella di altri Paesi europei (in Francia, per separazione consensuale non è necessario alcun periodo di separazione, mentre se non è consensuale il divorzio può essere concesso dopo soli due anni. In Gran Bretagna sono previsti due o cinque anni di separazione, ma se si dichiara che vi è stato da parte dell'altro coniuge un "comportamento che rende insostenibile la prosecuzione del rapporto" il giudice può dichiarare immediatamente il divorzio. In Germania è previsto un anno di separazione se vi è consenso e tre se non c'è.), motivo per cui negli ultimi mesi la Commissione Giustizia della Camera ha dato il via libera al testo base riguardante il c.d. “divorzio breve”, con sostanziali modifiche proprio all'Art. 3 della legge n. 898/70 (c.d. divorzio). I tempi di approvazione saranno decisamente più brevi. E’ proposta la possibilità di divorziare dopo un solo anno di separazione, anziché dopo 3 anni come previsto dall'attuale legge. Sarà addirittura possibile farlo anche solo dopo soli 9 mesi, purchè sussistano determinate condizioni quali l’assenza di figli minorenni e l’ accordo consensuale. 
Inoltre, secondo lo schema del ddl, i nuovi termini decorreranno dal deposito della domanda di separazione e non, come accade ora, dalla comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione. Lo scioglimento della comunione dei beni, sarà possibile già dal momento in cui arriva l'autorizzazione da parte del giudice a vivere separatamente le nuove procedure, applicabili anche per i procedimenti in corso, introducono la cancellazione dell’obbligo di un periodo di separazione di 3 anni prima di poter avviare la pratica del divorzio. Il termine per ottenere il divorzio scende così a 12 mesi per la separazione giudiziale e a 6 mesi per quella consensuale, indipendentemente dalla presenza o meno di figli. Inoltre, in caso di contenzioso, il termine decorre dalla notifica del ricorso. Il testo approvato dalla Camera dispone che la comunione dei beni della coppia si sciolga quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati o al momento di sottoscrivere la separazione consensuale.

Il ddl attende ora il vaglio del Senato.