La rapina durante le festività natalizie resta sempre un cult (non sempre cinematografico)

Il bottino della rapina al Bowling di Bitonto, vale uno strike da sessantamila euro

Sembra la trama di una classica pellicola cinematografica in stile “cinepannettone”, quanto accaduto la notte del 30 Dicembre 2016 ai danni della struttura con piste da bowling situata alle porte di Bitonto.

Niente “Banda dei Babbi Natale”, purtroppo, ma un vero e proprio commando composto da almeno nove persone, si presume essere l’autore della rapina fruttata più di sessantamila euro e di cui, ad oggi, non si conoscono altri dettagli.

La rapina, pertanto, costituisce ancora una volta il trait d’union tra i maxi incassi natalizi e la criminalità (quasi sicuramente organizzata).

Annoverata in seno all’Art. 628 del C.P., costituisce un baluardo del libro dei delitti contro il patrimonio, nonché uno dei reati, del ridetto libro, con le pene edittali più pesanti.

L’Art.628 C.P., infatti, sanziona e punisce “chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni”.

Quanto appena riportato nel primo comma della norma richiamata delinea a chiare lettere, rispondendo a quel principio di tassatività, tutti gli elementi indispensabili per la configurazione della fattispecie in oggetto la quale, nel caso dell’ipotesi aggrava riportata in calce al terzo comma, può comportare una pena edittale racchiusa tra i quattro anni e sei mesi e i venti anni di reclusione, come nel caso di chi agisce con il volto travisato, con armi o con più persone.

Al pari di tutte le figure di furto, anche la rapina ha quale presupposto l’assenza di un rapporto di fatto tra l’agente e il bene, in modo che per farlo proprio il soggetto attivo deve necessariamente procedere alla sottrazione, recidendo il rapporto di detenzione altrui.

Nonostante la norma non lo espliciti chiaramente, è opinione consolidata in dottrina e giurisprudenza  che l’oggetto materiale  del reato debba essere costituito da una “cosa mobile”, in ragione del fatto che soltanto tale res potrà essere oggetto della condotta sottrattiva.

Si ritiene che quanto disposto ex Art. 628 C.P., configuri due possibile offese di cui una di tipo personale e una di tipo patrimoniale, le quali vanno considerate su di un piano di parità.

Il fatto costitutivo di rapina, inoltre, consiste nell’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con violenza e mediante minaccia arrecata per entrarvi in possesso, ovvero per assicurare a sé o ad altri l’impunità.

Tali elementi risultano comuni sia nel caso di rapina propria che nel caso di rapina impropria, le quali si differenziano per la fase dell’iter criminis in cui avviene il ricorso al mezzo della violenza: nel primo caso la violenza e la minaccia costituiscono  il mezzo diretto ed immediato per realizzare la sottrazione, mentre nel secondo servono ad assicurare a sé e ad altri il possesso e soprattutto l’impunità.

La violenza alla persona è intesa come energia fisica rivolta contro un soggetto fino al punto di annullarne o limitarne la capacità della persona offesa dal reato di autodeterminarsi nei confronti dell’evento e di azione.

La minaccia, invece, è la prospettazione di un male futuro ed ingiusto il cui avverarsi dipende dal comportamento dell’agente, il quale è posto in alternativa all’osservanza di una determinata condotta da parte del soggetto passivo.

Per quanto attiene l’aspetto volitivo della figura di reato in esame, appare opportuno specificare che nel reato di rapina il soggetto agente risponderà a titolo di dolo generico consistente nella coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola al detentore, accompagnate dalla coscienza e volontà di adoperare a tale scopo violenza e minaccia. E’ necessario, altresì, il dolo specifico rappresentato da una particolare intenzione: il fine di trarre, per sé o per altri, ingiusto profitto dal bene.

Analogamente all’ipotesi di furto, anche per la rapina il reato si consuma con l’effettivo impossessamento del bene da parte del rapinatore.

Sulla nozione di impossessamento, inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha puntualizzato che il delitto di rapina si consuma nel momento in cui il bene, pur rimanendo nella sfera di vigilanza e di dominio della persona offesa, entri nella disponibilità dell’agente.

In sostanza, pertanto, la consumazione del reato tende a coincidere con la semplice sottrazione, essendo stata ottenuta attraverso l’intimidazione del soggetto passivo che pone la persona offesa in condizione di non reagire prima e dopo l’esecuzione della condotta criminosa.

In merito al concorso di persone, inoltre, appare opportuno evidenziare che il reato di rapina può spesso frazionarsi nel tempo, nello spazio e nelle condotte dei vari partecipanti all’azione delittuosa.

Si sostiene correttamente, infatti, che non sia necessario, per aversi concorso, che un soggetto partecipi a tutte le fasi dell’iter criminis ma che sia sufficiente che un correo compia una parte con la consapevolezza che altri ne compiranno il seguito.

Questi sono alcuni dei tratti caratteristici di uno dei reati più socialmente allarmanti il quale, nonostante l’impegno delle Forze dell’Ordine e delleIstituzioni volte all’attività di contrasto, si manifesta sempre in forme diverse ma ogni volta nuove, più organizzate e letalmente efficienti a danno di indifesi cittadini e soprattutto esercenti.