Diritto di prelazione agraria del confinante
Il diritto di prelazione, in generale, consiste nel diritto di essere preferiti rispetto ad altri, nella conclusione di un contratto
A scriverci all’indirizzo rubriche@dabitonto.it, questa settimana, è il sig. Antonio T., proprietario e coltivatore diretto di un fondo rustico sito in agro di Bitonto, confinante ad altro terreno agricolo oggetto di compravendita. Mi chiede chiarimenti in ordine al diritto, a lui spettante, di prelazione agraria.
La questione consente di trattare le caratteristiche e le problematiche dell’istituto della prelazione agraria. Il diritto di prelazione, in generale, consiste nel diritto di essere preferiti rispetto ad altri, nella conclusione di un contratto. Tornando alla nostra questione specifica, la cosiddetta prelazione agraria, disciplinata dalla Legge 26 maggio 1965, n. 590, attribuisce il diritto ad essere preferiti nell’acquisto di un fondo agricolo qualora il proprietario decida di venderlo. In particolare, il Legislatore ha esteso tale facoltà, attraverso la Legge 14 agosto 1971, n. 817 al coltivatore del fondo confinante a quello compravenduto. In generale, l’obiettivo dell’istituto della prelazione agraria è collegare la proprietà del fondo agricolo con il soggetto che con la sua opera determina lo sfruttamento del suolo, senza privare il proprietario del suo diritto, ma condizionandone l’esercizio a beneficio di una determinata categoria di soggetti. Nello specifico, con l’introduzione della prelazione del confinante è mutata la funzione dell’istituto giuridico. Infatti, il diritto di precedenza all’acquisto garantito al confinante mira all’accorpamento dei fondi agricoli al fine di migliorare la redditività dei terreni, cioè di formare imprese diretto-coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Bisogna considerare, come evidenziato da costante giurisprudenza, che per la titolarità del diritto di prelazione, necessitano al proprietario confinante, la qualifica di coltivatore diretto, il diritto di proprietà sul fondo confinante, la contiguità materiale tra il fondo di proprietà ed il fondo oggetto di compravendita e la mancanza su quest’ultimo di altri vincoli (per esempio da un contratto di locazione agrario).
Il signor Antonio T., pertanto, qualora ritenga di essere in possesso di tutti questi requisiti, a seguito di notifica del contratto preliminare di compravendita di fondo agricolo intervenuto tra il proprietario del fondo oggetto di compravendita ed un terzo, potrà esercitare il diritto di prelazione entro il termine di trenta giorni (art. 8 Legge n. 590/1965).
Avv. Michele Martucci