Le spese per il mantenimento dei figli

Situazione che si crea alla luce della separazione dei coniugi

Quest’oggi la rubrica affronta il delicato campo della crisi familiare e delle conseguenze connesse alla separazione dei coniugi, ed in particolare del contributo riconosciuto ai figli per le spese accessorie o straordinarie.

L’assegno mensile posto a carico del genitore non affidatario o non collocatario si compone, generalmente, di un importo fisso e di un importo variabile rappresentato, il più delle volte, da una percentuale di partecipazione alle c.d. spese accessorie o straordinarie.

In caso di inadempimento al pagamento dell’importo fisso dell’assegno mensile, il recupero forzoso del credito avviene in virtù del provvedimento giudiziale che statuisce l’obbligo contributivo, già di per sé dotato di efficacia esecutiva.

Difficoltà maggiori si incontrano nel caso in cui l’inadempimento è relativo alla contribuzione alle spese straordinarie.  La mancanza dell’indicazione di una somma ben precisa nel provvedimento giudiziale determina il difetto dei requisiti della certezza e della liquidità necessari per procedere direttamente ad esecuzione forzata.

Per la Corte di Cassazione è necessario ricorrere al procedimento di cognizione ordinario ovvero a quello sommario dovendo prima provare l’esatto ammontare delle spese sostenute.

Presso alcuni Tribunali italiani, di concerto con tutti gli operatori della materia familiare, e in particolare dalla collaborazione tra magistrati e avvocati, si è addivenuti alla redazione di protocolli d’intesa che contemplano anche la disciplina delle spese accessorie.

Detto protocollo, tra l’altre previsioni, invita a suddividere le spese straordinarie in medico-sanitarie, scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche specificando che, nel caso di spese medico-sanitarie, esse non necessitano di essere preventivamente concordate se urgenti, fermo restando la reciproca tempestiva informazione.

L’effetto, avvallato dalla Suprema Corte, è che per le spese ordinarie mediche e scolastiche (per tipologia già presenti e sostenute dai genitori nel corso della convivenza matrimoniale) il provvedimento giudiziale viene dotato di efficacia esecutiva e costituisce titolo per l’immediato recupero coattivo del credito.

Questa volta ci siamo addentrati maggiormente in aspetti tecnici ma dai risvolti assolutamente pragmatici per chi ha necessità di ricorrere alla giustizia per il riconoscimento del proprio diritto.