Stalking

Un argomento che spesso balza agli onori della cronaca

Una gentile lettrice ci chiede di trattare questa settimana un argomento molto delicato che sempre più spesso, purtroppo, balza agli onori della cronaca.

Il tema e' quello dello stalking oppure, per dirla con il nostro codice penale, degli atti persecutori. L'art. 612 bis c.p., introdotto con il Decreto Legge 23/02/2009 n. 11, e' appunto così rubricato e prevede che: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

Il riferimento e la definizione normativa individuano quella serie di comportamenti che vengono posti in essere dagli "stalker" (letteralmente quelli che cacciano di nascosto, che "fanno la posta") nei confronti della vittima e le conseguenze dannose provocate.

Nella definizione data da Nicky Persico nel suo libro "Spaghetti paradiso" (edito da Baldini&Castoldi) che racconta, appunto, la storia di due vittime di questo orribile reato lo stalking e': "solo una delle manifestazioni oppressive oggi inquadrate, messe in atto da uno o più soggetti (in questo caso gang-stalking) verso un'altra persona, in grado di provocare danni notevoli nella vittima, che si traducono, in estrema sintesi, in un interessamento di tutte le aree della sua vita, in quanto lo stalking induce uno stato psicologico negativo pressoché continuo."

Il reato di stalking e' un reato abituale e si caratterizza per essere commesso dall'autore attraverso "condotte reiterate" violente e minacciose tali da cagionare nella vittima un "perdurante e grave stato di ansia e di paura" oppure ingenerare un "fondato timore" per l'incolumità' propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata da relazione affettiva ovvero da costringere la vittima medesima ad "alterare le proprie abitudini di vita".

Il nesso di abitualità delle condotte violente e minacciose e' elemento essenziale per la sussistenza del reato di atti persecutori, pur essendosi due distinti orientamenti giurisprudenziali differenti che richiedono, l'uno il dato quantitativo delle condotte, l'altro il dato qualitativo.

Una novità introdotta dalla formulazione dell'art. 612 bis ha a che fare con la procedibilità dell'azione penale.

La norma prevede che si proceda a carico dell'agente a querela della persona offesa alla quale è concesso un termine di sei mesi per la presentazione dell'atto che decorrono, trattandosi di delitto abituale, dal compimento dell'ultimo atto posto che integra la condotta posta in essere dell'agente.  

Si procede, però, di ufficio se la persona offesa e' un minore degli anni diciotto oppure una persona con disabilità oppure se il reato e' connesso ad altro per il quale si procede di ufficio.

La novità consiste nella possibilità che la persona offesa ha di esporre i fatti di cui è vittima all'autorità di pubblica sicurezza, prima di presentare la querela, e di richiedere al questore l'ammonimento dell'autore della condotta.

Si innesca così un meccanismo, del tutto inedito nel nostro ordinamento, che porta una immediata attivazione delle pubbliche autorità che trasmettono al questore, senza ritardo, i risultati dell'attività investigativa e delle informazioni assunte dalle persone che sono a conoscenza dei fatti.

Se il questore ritiene fondata l'istanza presentata dalla vittima, convoca dinanzi a sé il soggetto autore delle condotte e lo ammonisce circa le conseguenze penali cui va incontro nel caso di perseveranza di analoghe condotte criminose e lo ammonisce, perciò a desistere e a tenere un comportamento conforme alla legge.

Nel caso in cui l'ammonimento non sortisca l'effetto sperato ed il soggetto ammonito continua nel proprio intento, la procedibilità sarà d'ufficio.

Gli esperti in materia considerano quello dell'ammonimento come uno strumento molto importante ed efficace che le vittime hanno a disposizione per prendere cognizione della gravità e della possibile pericolosità della situazione in cui si trovano e ne stimolano l'utilizzo immediato anche per la possibilità che il soggetto desista dai propri intenti dopo la convocazione dinanzi al questore.

Nel brevissimo arco temporale di introduzione dell'art. 612 bis c.p., numerose sentenze pronunciate dai giudici, di merito come di legittimità, hanno contribuito a tratteggiare le linee caratterizzanti del reato di atti persecutori.

Ad esempio, la Suprema Corte di Cassazione, con la decisione del 9 maggio 2012, n. 24135, ha precisato che in tema di atti persecutori, la prova dello stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante.

Sempre la Corte, nel 2011 (sentenza n. 8832 del 7 marzo) ha evidenziato che è configurabile il delitto di stalking di cui all'art. 612 bis c.p. quando il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato un grave e perdurante stato di turbamento emotivo, essendo sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell'equilìbrio psicologico della vittima. (Tale evento destabilizzante è stato ritenuto sussistente dalla Corte in una fattispecie relativa a ripetuti atti di danneggiamento non rivolti contro l'incolumità fisica della vittima, bensì verso beni di proprietà della medesima).

Ancora nel 2011, con la sentenza del 26 luglio, n. 29762, i giudici di legittimità hanno stabilito che il delitto di atti persecutori cosiddetto "stalking" (art. 612 bis c.p.) è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.

Ancora la Corte di Cassazione, sezione V penale, con la decisione del 15 maggio 2013, n. 20993 ha evidenziato che al fine di configurare il reato di cui all’articolo 612 bis non occorre una rappresentazione anticipata del risultato finale, bensì la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto che ognuno di essi arreca all’interesse protetto, insita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente della sfera privata della persona offesa.  

Lo stalking e gli atti persecutori costituiscono spesso, troppo spesso, i campanelli di allarme di situazioni ben più gravi e potenzialmente lesive per l'incolumità delle vittime. La cronaca di ogni giorno porta, purtroppo, conferma di questo e lascia sempre troppo irrisolta la domanda sul "si poteva evitare?".

È per questa ragione che gli addetti ai lavori, gli operatori delle associazioni a sostegno delle vittime di questo tipo di reati invitano a non esitare a denunciare e a rivolgersi a chi può concretamente essere un aiuto per chi vive un momento di estrema difficoltà fisico e psichica.

Perché ci si possa sempre meno porre quella drammatica domanda.